Prescrizione
La prescrizione è l'estinzione di un diritto che il titolare non esercita per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.).
Se il debitore la eccepisce, il diritto prescritto non si può più far valere, per quanto fondato sia; per questo è il termine che gli avvocati sorvegliano con più attenzione. Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.) e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Il giudice non può rilevarla d'ufficio (art. 2938 c.c.), e la interrompono, tra l'altro, la domanda giudiziale, ogni atto che costituisce in mora il debitore (art. 2943 c.c.) e il riconoscimento del diritto (art. 2944 c.c.). Va distinta dalla decadenza, che consegue al mancato compimento di un atto entro un termine, come quello per impugnare.
Le date da cui dipendono la prescrizione e i termini processuali sono sparse nella corrispondenza, nei contratti e nei provvedimenti, non scritte in un calendario. Tutto il lavoro consiste nel ricavarle dai documenti e riportarle in un calendario insieme al documento da cui derivano.
Vedi anche: Cronologia
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